I benefici sulla prima casa salvi anche dopo la costruzione di una nuova abitazione

 

In caso di acquisto della prima casa con le agevolazioni fiscali e rivendita della stessa prima che sia trascorso il quinquennio, i benefici possono essere mantenuti anche quando il contribuente costruisca una nuova abitazione, da adibire a principale, su un terreno di sua proprietà; ciò anche nel caso in cui il terreno sia stato acquisito in epoca assai precedente. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 18214/16 della Corte di Cassazione, di cui dà notizia Italia Oggi. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione contro una sentenza della Ctr di Milano che aveva confermato il decisum dei colleghi provinciali di annullamento di un avviso di liquidazione, rettificativo delle agevolazioni fiscali fruite dal contribuente per l’acquisto della prima casa. La peculiarità della vicenda stava nel fatto che il contribuente aveva rivenduto l’immobile prima dei cinque anni e entro l’anno successivo non aveva acquistato un altro immobile (condizione prevista per il mantenimento del beneficio), bensì aveva costruito la propria abitazione principale su un terreno che era già di sua proprietà. Secondo l’Agenzia delle Entrate, ciò non consentiva il mantenimento delle agevolazioni.

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